Al fine di favorire la corretta applicazione della più recente disciplina in materia di semplificazione e la completa decertificazione nei rapporti tra P.A. e cittadini, riteniamo utile fornire in questo spazio una panoramica della normativa vigente in materia, corredata da direttive, circolari, e nota esplicative del Ministero per la P.A. e la semplificazione e del MIUR, oltre alla modulistica per l’autocertificazione.
Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012), sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati: Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.” In breve, questo significa che l’amministrazione pubblica adesso rilascia solo certificati in bollo da € 16,00. Tale obbligo viene meno se il certificato viene richiesto dal privato per un uso in regime di esenzione di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni. Con questa disposizione si rende obbligatorio ciò che finora era facoltativo, utile, ma non utilizzato, cioè l’uso dell’autocertificazione per dichiarare dati alla pubblica amministrazione. La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Pertanto, con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico devono accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà. Per presentare, invece, un atto ad un privato, come banche, notai, assicurazioni, ecc. servirà ancora la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su questa deve essere apposta una marca da bollo da € 16,00. Tale obbligo viene meno se il certificato viene richiesto dal privato per un uso in regime di esenzione di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.
Principali casi di esenzione dall’imposta di bollo Tabella AlI. “B” del D.P.R. 26.10.1972 n. 642: art. 1 – atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali e relativi all’esercizio del diritto elettorale (esenti anche da diritti di segreteria) , petizioni ad organi legislativi Certificati scolastici: 1-certificati alunni – art. 7, comma 5 della legge 29/12/1990 n. 405 esenta dall’imposta di bollo “gli atti e documenti concernenti l’iscrizione, la frequenza e gli esami nell’ambito dell’istruzione secondaria di secondo grado,comprese le pagelle,i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare. 2- certificati di servizio: a- l’art. 1 L. n. 370/88 prevede l’esenzione per “Documenti presentati ai fini della partecipazione a pubblici concorsi o assunzioni nella PA.”. b- per i certificati di servizio utili ai fini pensionistici, si fa riferimento all’art. 9 della tabella sopra riportata. c- Per tutti gli altri fini, tranne che uso privato, che devono essere acquisiti direttamente fra pubbliche amministrazioni, ai sensi del secondo comma dell’art.10 della legge 15/1968 e dei commi 2 e 3 dell’ art.18 della legge 241/1990, possono essere redatti senza il pagamento del tributo del bollo nella considerazione che essi non vengono rilasciati all’interessato e che l’art. 16 della tabella allegato B) annessa al DPR. 26 ottobre 1972, n.642, accorda l’esenzione dell’imposta a favore di tutti gli atti e documenti scambiati tra le pubbliche amministrazioni ivi elencate”. L’elenco di amministrazioni di cui al sopra citato art.16 della Tariffa è tassativo: le certificazioni anagrafiche richieste da soggetti non compresi in tale elenco devono essere assoggettate al tributo del bollo. CONTROLLO DEI CERTIFICATI PEC: fric814003@pec.istruzione.it Tutte le richieste saranno evase di norma entro 5 giorni e comunque entro 30 giorni. |